Il credito d'imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES unica) è uno degli strumenti più rilevanti della politica industriale nazionale a sostegno dello sviluppo del Sud Italia. Istituito dall'art. 16 del DL 124/2023 (cosiddetto "Decreto Sud"), è stato prorogato e rifinanziato dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) per il triennio 2026–2028, con una dotazione di 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.
La misura riconosce un bonus fiscale automatico, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a favore delle imprese che realizzano investimenti produttivi nelle regioni del Mezzogiorno e in alcune aree sisma del Centro Italia.
Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese — indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato — già operative o di nuova costituzione, purché le strutture produttive in cui vengono realizzati gli investimenti siano localizzate nelle zone assistite della ZES unica, ovvero:
Sono escluse le imprese in liquidazione, in difficoltà finanziaria e quelle operanti nei settori siderurgico, carbonifero, della lignite, dei trasporti (salvo magazzinaggio e supporto), della produzione/distribuzione energetica, della banda larga e dei servizi finanziari/assicurativi.
Sono agevolabili gli investimenti iniziali realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (annualità 2026 del triennio 2026–2028), relativi all'acquisto — anche in leasing finanziario — di:
Il costo complessivo del progetto di investimento deve essere compreso tra 200.000 € e 100.000.000 €. Sono esclusi beni destinati alla vendita, materiali di consumo e acquisizioni tra soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Il beneficio è differenziato in base alla regione, alla dimensione dell'impresa e all'entità del progetto. Le aliquote massime per progetti standard (costi ≤ 50 milioni €) sono:
| Regione | Piccole | Medie | Grandi |
|---|---|---|---|
| Campania, Calabria, Sicilia | 60% | 50% | 40% |
| Puglia (standard) | 60% | 50% | 40% |
| Puglia (aree ZFT) | 70% | 60% | 50% |
| Basilicata, Sardegna, Molise | 50% | 40% | 30% |
| Sardegna (aree ZFT) | 60% | 50% | 40% |
| Abruzzo, Marche, Umbria | 35% | 25% | 15% |
Per i grandi progetti (costi > 50 milioni €) le intensità si riducono e si applica la metodologia dell'"importo di aiuto corretto" prevista dal Regolamento UE 651/2014.
L'accesso avviene tramite due comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate, utilizzando i modelli approvati con Provvedimento n. 3882 del 30 gennaio 2026:
Il credito è utilizzabile in compensazione F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ed è cumulabile con altri aiuti di Stato (inclusa de minimis) nei limiti delle intensità massime previste dal GBER.
Le imprese beneficiarie sono tenute a mantenere l'attività nella ZES unica per almeno 5 anni dal completamento dell'investimento, pena la revoca parziale o totale del beneficio.