Obbligo di comunicazione del Domicilio Digitale (PEC) per gli Amministratori
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, si assiste a una revisione delle disposizioni relative alla comunicazione del Domicilio Digitale (PEC) che gli amministratori delle società sono tenuti a iscrivere presso il Registro delle Imprese.
Questo nuovo provvedimento integra e perfeziona le indicazioni fornite in precedenza dalla Legge di Bilancio 2025. L'obiettivo principale della normativa è duplice: semplificare le procedure amministrative e assicurare una gestione più trasparente e strutturata dei domicili digitali collegati ai soggetti che amministrano le aziende.
Scadenza e Restrizioni sull'Utilizzo
Il Governo ha stabilito che la scadenza per adempiere all'obbligo è fissata al 31 dicembre di quest'anno. È stata inoltre specificata una restrizione fondamentale: non è consentito utilizzare l'indirizzo PEC intestato all'impresa per assolvere a questo obbligo personale dell'amministratore.
Individuazione dei Soggetti Responsabili
L'articolo 13, comma 3, lettera a) del DL 159/2025 modifica la platea dei soggetti obbligati. La norma non si rivolge più genericamente agli "amministratori", ma individua in modo specifico i destinatari dell'onere di comunicazione:
- L'Amministratore Unico, oppure
- L'Amministratore Delegato, oppure
- In loro assenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Sanzioni per Inadempienza
L'articolo 13, comma 4 chiarisce le conseguenze in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, richiamando l'applicazione dell'art. 16 6-bis del DL 185/2008 convertito.
Per le Nuove Imprese: L'Ufficio del Registro delle Imprese, in caso di ricezione di una domanda di iscrizione da parte di una società che non abbia iscritto il proprio domicilio digitale, non irroga immediatamente la sanzione. Invece, sospende la domanda in attesa che l'impresa provveda alla sua integrazione con l'indirizzo PEC richiesto.
Per le Imprese Già Esistenti: Il mancato rispetto del termine ultimo del 31 dicembre 2025 comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata. Successivamente, l'Ufficio provvederà all'assegnazione d'ufficio di un indirizzo PEC all'amministratore inadempiente.